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TUTTI ASSOLTI GLI IMPUTATI NEL PROCESSO DERIVATI REGIONE PUGLIA-MERRILL LYNCH



Con sentenza n. 5180/2019, le cui motivazioni sono state pubblicate il 19 marzo 2020, il Tribunale Penale di Bari – Giudice monocratico dott. D. Mascolo ha integralmente prosciolto gli imputati Daniele Borrega, Susanna Beltramo e Maurizio Pavesi, già rinviati a giudizio nel 2014, su richiesta della Procura del capoluogo pugliese, con l’accusa di avere consumato il delitto di truffa in concorso ai danni della Regione Puglia e di avere illecitamente favorito gli interessi della banca d’affari nordamericana Merrill Lynch International.

La vicenda aveva avuto origine nel 2002, allorquando la Regione Puglia era stata convinta ad impegnarsi in una complessa operazione di ristrutturazione del proprio debito, mediante l’emissione di obbligazioni ventennali per un importo di circa 600 milioni di euro collocate sui mercati finanziari da Merrill Lynch e a cui fece da contraltare la contestuale apertura di un contratto derivato del tipo armotizing swap, con il vincolo per l’ente pubblico ad investire le rate di ammortamento del capitale all’interno di un fondo estero denominato “Sinking Fund”, soggetto alla giurisdizione britannica.

Le indagini, avviate su impulso e sotto il coordinamento del Pubblico Ministero dott. Francesco Bretone, avevano condotto al rinvio a giudizio di un funzionario di Merrill Lynch (Borrega), di un altro soggetto già dotato di poteri di rappresentanza della stessa merchant bank nordamericana (Pavesi) e di un consulente legale della Regione Puglia (l’avv. Beltramo).

Al termine del lungo dibattimento, avviato nel 2015, la Procura della Repubblica aveva richiesto l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere, stante l’intervenuta prescrizione dei reati e l’irrogazione di una sanzione di € 100.000 a carico della Merrill Lynch, a titolo di responsabilità amministrativa di cui al d. lgs. n. 231 del 2001.

Cionondimeno, il Tribunale di Bari – su esplicita richiesta degli imputati – è addivenuto ad una pronuncia di assoluzione nel merito per tutti e tre gli imputati persone fisiche coinvolte nel processo, con la formula “perché il fatto non sussiste”, a norma dell’art. 129, secondo comma, del codice di procedura penale.

Al contempo, la pronuncia del Tribunale barese ha escluso la sussistenza, in capo a Merrill Lynch International, della speciale responsabilità da illecito amministrativo ad essa contestato.

In particolare, quanto alla posizione dell’imputato Borrega, il Tribunale di Bari ha giudicato erronei a monte gli elementi di accusa mossi nei suoi confronti in sede di indagini, mettendo così in discussione le valutazioni operate dalla Guardia di Finanza in relazione all’analisi finanziaria dei presupposti di convenienza economica per la Regione.

Per quanto attiene alla posizione dell’imputato Pavesi, il Giudice barese ha ritenuto decisiva l’osservazione per cui la società Fincon s.r.l., riconducibile all’imputato, non avesse in realtà svolto «alcun ruolo di intermediazione nella contrattazione finanziaria intercorsa tra la Merrill Lynch International e la Regione Puglia conclusasi con la stipula dei derivati».

Per ciò che concerne la posizione dell’imputata Beltramo, il Tribunale ha osservato che la stessa non fosse in realtà tenuta a svolgere alcuna valutazione in ordine alla convenienza economica ed ai rischi connessi alla complessa operazione finanziaria in cui era rimasta coinvolta la Regione Puglia, essendo il suo incarico professionale circoscritto all’attività di redazione del prospetto informativo relativo all’emissione dei bond regionali.

Infine, la ritenuta insussistenza, a carico della banca d’affari statunitense, dell’illecito amministrativo contestato dalla Procura barese, è stata motivata sulla base della dimostrata adozione, da parte dello stesso istituto finanziario, di efficaci sistemi di controllo interno rispondenti alle prescrizioni generali dettate dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.

E’ da rimarcare che la Regione Puglia non si era costituita parte civile nel processo, per avere precedentemente chiuso un accordo transattivo, in sede stragiudiziale, con la banca d’affari anglo-sassone.

Nelle fasi iniziali del processo, il Tribunale barese aveva peraltro deciso di non ammettere come parte civile ADUSBEF, la nota associazione di consumatori e utenti finanziari, che si era costituita alla prima udienza dibattimentale, provando a rappresentare in giudizio la collettività dei cittadini-consumatori, dichiarandosi portatrice di interessi diffusi.

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