Informazioni e osservatorio legale sugli strumenti finanziari derivati
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LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 – DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)



Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale n.299 del 27-12-2006
Supplemento ordinario n. 24

 omissis

736.  Le  norme   del   presente   comma   costituiscono   principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui  agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della  Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite  utilizzo  di  strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al  testo  unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  devono  essere improntate  alla  riduzione  del  costo  finale  del  debito  e  alla riduzione dell’esposizione ai rischi di  mercato.  Gli  enti  possono concludere tali  operazioni  solo  in  corrispondenza  di  passivita’ effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi  di credito assunti.

737. All’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo  il comma 2, sono inseriti i seguenti:  “2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel  quadro  di  coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione,  i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in  essere  le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi,  a  cura degli enti contraenti, al Ministero dell’economia e delle  finanze  – Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve  avvenire  prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, e’ elemento  costitutivo dell’efficacia degli  stessi.  Restano  valide  le  disposizioni  del decreto di cui al comma  1  del  presente  articolo,  in  materia  di monitoraggio.  2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che  risultino  in violazione alla vigente  normativa,  viene  data  comunicazione  alla Corte dei conti per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza”.

738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste  dall’articolo  41 della legge n. 448 del  2001  conservano,  per  almeno  cinque  anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le  operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai  sensi  della  normativa sopra citata. L’organo di revisione dell’ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.

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