Informazioni e osservatorio legale sugli strumenti finanziari derivati
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IL RUOLO DEI DERIVATI FINANZIARI NELL’ECONOMIA GLOBALE E NELLO SCENARIO ITALIANO (2^ PARTE)



di Giuseppe Angiuli

 Seconda parte dell’articolo pubblicato sulla rivista “Indipendenza” n. 36, luglio/agosto 2014
(qui la prima parte)

  I derivati finanziari nello scenario italiano

In questi ultimi anni di grande crisi economica, i derivati hanno costituito uno dei mezzi principali attraverso cui le elites finanziarie occidentali hanno condotto la loro deliberata manovra di accerchiamento ed assalto all’economia italiana, mettendo sotto i piedi, in fin dei conti, la stessa sovranità del nostro Paese. Tramite la massiccia diffusione di derivati, si è realizzato un immane trasferimento di ricchezza dall’economia produttiva e dalle famiglie del nostro Paese verso la finanza predona trans-nazionale. Più in particolare, tale azione aggressiva ha potuto svilupparsi attraverso almeno tre direttrici distinte: in primo luogo con l’attacco speculativo ai titoli del debito pubblico sovrano, poi con la contaminazione dei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni ad ogni livello (Governo centrale ed enti locali) e, infine, attraverso la sottrazione di imponenti risorse ad un gran numero di imprese private.

A) I credit default swap come strumento di attacco speculativo al debito pubblico sovrano degli Stati.

Per ciò che concerne specificamente il debito pubblico sovrano dell’Italia (ma identico discorso può farsi a proposito di Spagna, Grecia, Portogallo, ecc.), le manovre di attacco sono state condotte per mezzo di una micidiale tipologia di strumenti derivati, i Credit Default Swap (CDS). In via generale, i Credit Default Swap sono una sorta di polizza assicurativa emessa a copertura del rischio di insolvenza creditizia. Un primo soggetto “A”, che emette un CDS, vende una protezione (ossia una promessa di risarcimento) ad un secondo soggetto “B” il quale si sente bisognoso di garantirsi dal possibile scenario di insolvenza di un terzo soggetto “C” (ad esempio l’emittente di una obbligazione), debitore di “B”: se “C” fallisce e non può più pagare il suo debito verso “B”, interviene “A” a saldare il debito risarcendo integralmente “B”. La diffusione incontrollata dei CDS sui mercati finanziari mondiali è stata dovuta, in particolare, a due fattori: alla loro libera negoziabilità al di fuori dei mercati regolamentati (over the counter) e, in secondo luogo, alla possibilità per gli speculatori (corrispondenti ai sopra citati soggetti “A” e “B”) di operare anche “allo scoperto”, cioè di negoziare i CDS e scommettere sul fallimento di un emittente (soggetto “C”) pur non possedendo direttamente i bond di quest’ultimo (in questo caso nel gergo finanziario si parla di cosiddetti “naked CDS” cioè di titoli finanziari “nudi”). Le dimensioni del mercato mondiale dei derivati CDS sono talmente mastodontiche da non potersene finanche quantificarne con esattezza l’entità e infatti non è un caso che spesso i dati sul punto divergano a seconda della fonte di provenienza. Secondo una indagine semestrale delle Banche centrali sui derivati negoziati over the counter pubblicata dalla Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) alla fine del primo semestre 2009 – vale a dire alla vigilia della fase di più intenso attacco speculativo all’economia italiana – il complessivo importo “nozionale” assicurato con derivati CDS ammontava in quel periodo a 31.000 miliardi di dollari USA.

Ed è stato proprio a partire, grosso modo, dal 2009, che nel settore del debito pubblico sovrano degli Stati, diverse grandi banche d’investimento, soprattutto americane, francesi, inglesi e tedesche, hanno preso ad incarnare, allo stesso tempo, il duplice ruolo del soggetto “A” e del soggetto “B” dello schema sopra descritto. In sostanza, quelle grandi banche dapprima si sono fatte garanti del debito pubblico del soggetto “C” (cioè dell’Italia, così come della Grecia, ecc.) ma al contempo hanno anch’esse acquistato i titoli del debito sovrano di quegli stessi Paesi a rischio default e per i quali esse stesse avevano emesso le polizze assicurative sotto forma di derivati CDS! In via generale, anche con i Credit Default Swap avviene qualcosa di analogo a ciò che contraddistingue il mercato dei futures petroliferi, laddove se molti investitori scommettono contemporaneamente su uno scenario di rialzo del prezzo del greggio essi stessi finiscono, inesorabilmente, per concorrere a determinare quel medesimo scenario. Pertanto, qualora nei mercati internazionali siano immessi in circolazione un gran numero di CDS che scommettono sul calo di solvibilità di un Paese (ossia sulla sua capacità di rimborsare i titoli del debito sovrano alla loro scadenza) è ineluttabile che quel Paese perderà credibilità verso il suo pubblico di investitori finanziari i quali, di conseguenza, perché possano convincersi a continuare ad acquistare i bond di quello Stato, dovranno esservi motivati soltanto con una maggiore remunerazione del loro investimento e, dunque, attraverso tassi d’interesse più alti i cui costi, come è noto, ricadranno sulla collettività.

JPM
Tra il 2009 ed il 2010, dunque, si è registrata una notevole impennata nella diffusione dei CDS in relazione ai titoli del debito pubblico sovrano dei Paesi più deboli dell’area-euro, i cosiddetti PIIGS (1) e ciò ha indirettamente contribuito all’ampliamento dello spread di rendimento tra i buoni del Tesoro dei Paesi relativamente più forti (come la Germania) e quelli dei Paesi più deboli (come l’Italia e la Grecia). Non può lasciarci indifferenti la scoperta di un dato su tutti: alla fine del 2010, il nostro Paese, seguito dal Brasile e dalla Spagna, risultava in assoluto la prima entità di riferimento nei contratti CDS su emittenti sovrani, con una quota del 12 per cento circa sul volume dei CDS mondiali: in altri termini, lo Stato italiano in quel momento rappresentava il soggetto nei cui confronti si è concentrata la maggiore domanda al mondo di derivati CDS a copertura dall’insolvenza nell’adempimento delle sue obbligazioni.

In una prospettiva diacronica, è accaduto che le grandi banche di investimento (su tutte l’americana JP Morgan Chase & Co.) in un primo momento hanno immesso nei mercati un imponente numero di CDS sui titoli del nostro debito, favorendo la nostra perdita di credibilità sui mercati e così accentuando essi stessi, col loro comportamento di investitori, il nostro “rischio di credito” e poi, solo in un secondo momento, si sono rifiutate di continuare ad acquistare i nostri bond alle aste del Tesoro in mancanza di un diretto intervento dello Stato che le garantisse dal rischio di bancarotta dei nostri conti pubblici che, paradossalmente, esse stesse (in quanto emittenti dei CDS) avevano contribuito a determinare: un rischio di default statale che, non dimentichiamolo, qualora si fosse materializzato, avrebbe comportato per loro l’obbligo di risarcire gli acquirenti di quei titoli, evento che le avrebbe verosimilmente travolte con fallimenti a catena dagli esiti catastrofici. Peraltro, come si sa, a partire dal cosiddetto “divorzio” tra Tesoro e Banca d’Italia, avvenuto nel 1981 per iniziativa di Beniamino Andreatta e Carlo Azeglio Ciampi, la Banca d’Italia ha perso il suo ruolo di soggetto prestatore di prima istanza, essendole stato vietato l’acquisto di titoli del Tesoro nel cosiddetto “mercato primario”, cioè di quei titoli rimasti in un primo momento invenduti nel corso delle aste pubbliche. Tale sistema (al quale USA e Giappone, solo per fare degli esempi, non hanno mai aderito) ha visto la sua consacrazione definitiva con l’avvento della moneta unica europea, quando anche alla B.C.E. è stato imposto il divieto di acquistare i titoli del debito pubblico sovrano nei mercati primari dei Paesi dell’area-euro. E dunque, oggigiorno gli Stati nazionali dell’area-euro, per poter autofinanziarsi, sono inevitabilmente costretti a vendere i loro titoli del debito pubblico rivolgendosi ai mercati di capitali, dove a farla da padroni sono le note grandi banche di investimento e alcuni hedge funds.

CDS

 Immagine didascalica sui CDS tratta dal blog crisis.blogosfere.it

Nella congiuntura critica dell’autunno del 2011, in coincidenza con le dimissioni forzate di Silvio Berlusconi da Presidente del Consiglio, il complesso e perverso meccanismo sopra delineato ha avuto modo di dispiegare tutta la sua forza distruttiva con enorme danno per i conti pubblici del nostro Paese e fornendo l’alibi ai Governi Monti e Letta per innescare quella folle ed inutile politica di austerità draconiana dichiaratamente improntata alla necessità di “ridurre lo spread” ma, nei fatti, funzionale al rifinanziamento occulto delle grandi banche le quali, proprio per il fatto di avere emesso tonnellate e tonnellate di CDS a copertura del rischio-default del nostro Paese, si sono poi viste esposte esse stesse ad uno scenario di fallimento. Ecco dunque svelato il cortocircuito finanziario-speculativo che nell’autunno 2011 ha dapprima portato ad un’impennata dello spread di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi e, in un secondo momento, al commissariamento politico del nostro Paese: un’azione combinata di strangolamento “a tenaglia” dell’Italia è stata promossa ed attuata dalle grandi banche d’investimento straniere che, dopo avere giocato al ribasso sulla solvibilità del Paese con i derivati CDS, sono tornate ad acquistare i bond del Tesoro italiano soltanto dopo avere ottenuto la garanzia di poter mantenere rendimenti altissimi e zero rischi (2) ! In parole semplici, gli speculatori finanziari hanno visto riconosciuto in ogni sede politico-istituzionale il loro diritto ad avere “la botte piena e la moglie ubriaca”.

DEFAULT
Nel descritto scenario, è emersa in tutta evidenza l’impotenza delle nostre autorità politiche, le quali si sono mosse, fin dagli scranni più alti, con l’unica finalità di compiacere ed assecondare i cosiddetti “mercati”, non intervenendo per tempo nel limitare – o sia pure regolare – l’emissione di derivati CDS, viceversa lasciati per un lungo periodo in un quadro normativo nazionale ed internazionale di tendenziale liberalizzazione “selvaggia”. Tra i pochissimi soggetti che si sono segnalati da subito per avere reclamato a gran voce ma invano l’introduzione del divieto assoluto di negoziazione dei Credit Default Swap sui titoli del debito sovrano, merita di essere ricordato il Movimento Internazionale per i Diritti Civili – Solidarietà (MoviSol) guidato dall’attivista politico statunitense Lyndon LaRouche. Soltanto il 1° novembre 2012 è entrato finalmente in vigore un nuovo regolamento approvato dagli organismi dell’Unione Europea (n. 236/2012), il cosiddetto regolamento “short selling”, recepito nell’art. 3 ter del nostro Testo Unico della Finanza(3), che per la prima volta ha posto dei seri limiti alla negoziazione di Credit Default Swap su emittenti sovrani, affidando importanti funzioni di vigilanza ad organismi pubblicistici quali il Ministero dell’Economia, la Banca d’Italia e la CONSOB.

B)  I derivati come mezzo di minaccia alla sovranità nazionale.

Per rendersi conto di quanto sia stato devastante l’impatto della diffusione dei derivati sulla vita delle pubbliche amministrazioni del nostro Paese, basti pensare che un articolo inserito nel numero 3/2010 della rivista italiana di Intelligence GNOSIS, pubblicata dal nostro Servizio di Sicurezza Interna AISI, ha fatto riferimento alla necessità di predisporre un efficace servizio di “Intelligence economico-finanziaria contro il ‘virus’ dei derivati”, non avendo remore nel definire la finanza derivata come “un germe silenzioso e persuasivo”. Per capire la gravità del fenomeno, è bene rendersi conto che nella finanza derivata vi sono finiti invischiati fino al collo sia il Governo centrale che le amministrazioni locali. Sul primo versante, ha fatto alquanto discutere una operazione in derivati che il Governo Monti ha deciso di chiudere nel gennaio del 2012, non prima di avere versato a favore di Morgan Stanley la bellezza di 2 miliardi e 567 milioni di euro quale prezzo di uscita (il tristemente noto Mark to Market) dovuto per l’estinzione anticipata del contratto. Questa discutibile operazione assume rilievo per diversi elementi assai significativi. In primo luogo, confrontando le cifre, parrebbe che l’importo elargito alla merchant bank statunitense coincida quasi alla perfezione con quanto il Governo Monti è riuscito a ricavare grazie al primo incremento dell’IVA, quando questa è passata dal 20% al 21%. In secondo luogo, colpisce la circostanza che l’operazione in derivati con Morgan Stanley era stata stipulata da Mario Draghi nel 1994, allorquando questi rivestiva l’incarico di direttore generale del Ministero del Tesoro, in tempi in cui questo tipo di strumenti finanziari artificiosi poteva verosimilmente tornare utile a “far quadrare i conti” al Paese nell’imminenza del tanto agognato ingresso nella moneta unica europea.

DRAGHI
Al contempo, non può sottacersi l’altra circostanza sorprendente per cui la divisione italiana di Morgan Stanley, al momento dell’estinzione dell’operazione in derivati siglata col Governo Monti, era diretta da un altro ex direttore generale del Tesoro, nonché ex Ministro dell’Economia e delle Finanze, Domenico Siniscalco. Infine, a stupire più di ogni altra cosa è stato che la notizia della transazione raggiunta tra il Governo italiano e la banca americana è trapelata soltanto attraverso la SEC (Securities and Exchange Commission), l’organismo statunitense omologo alla nostra CONSOB, mentre Palazzo Chigi si è trincerato dietro un silenzio tombale. Sta di fatto che la natura del portafoglio di titoli derivati detenuti dal nostro Governo negli ultimi 20 anni e l’entità della relativa esposizione debitoria, costituiscono uno dei segreti meglio custoditi della storia d’Italia. Sul versante delle amministrazioni locali, a partire dalla metà degli anni Novanta, in particolare con la legge finanziaria per il 1995 (4), si è delineato un inedito quadro normativo che ha permesso agli enti territoriali italiani (regioni, province e comuni) di abbandonare il loro rapporto preferenziale storicamente intrattenuto con la Cassa Depositi e Prestiti e di rivolgersi al mercato dei capitali privati al fine di reperire le risorse necessarie al finanziamento dei propri investimenti, anche mediante l’emissione di prestiti obbligazionari. La prima tipologia di strumenti derivati che ha fatto ingresso nel mondo della finanza degli enti locali è stata quella dei currency swap, ossia di strumenti utili per la copertura del rischio di cambio nel caso di emissioni obbligazionarie in valuta estera. Il suddetto quadro normativo si è poi perfezionato con l’art. 41 della finanziaria per il 2002 (5) e con l’emanazione del decreto ministeriale n. 389 del 2003, che hanno ampliato il ventaglio delle tipologie di derivati negoziabili dalle pubbliche amministrazioni. Nel giro di pochi anni, dunque, moltissimi enti locali sono stati “guidati” nelle proprie scelte economico-finanziarie da consulenti (advisors) di banche private i quali in moltissimi casi hanno convinto amministratori pubblici sprovveduti o in malafede a sottoscrivere questo tipo di prodotti finanziari.

SOLDI
Si è dovuto attendere dapprima la legge Finanziaria per il 2009 (6) perché finalmente fosse introdotto per gli enti locali un primo divieto transitorio di stipulare contratti derivati: tale restrizione è poi divenuta definitiva soltanto con l’approvazione dell’ultima legge di stabilità per l’anno 2014 (7). La più comune tipologia di derivato che le banche hanno venduto agli enti pubblici del nostro Paese è l’Interest Rate Swap (IRS), uno strumento che, secondo la prospettazione degli istituti, avrebbe dovuto garantire agli enti locali una copertura nell’eventualità di un aumento dei tassi d’interesse in correlazione ad operazioni di finanziamento a medio-lungo termine (si pensi soprattutto ai mutui contratti a tasso variabile). In moltissimi casi, questo tipo di strumenti derivati hanno finito per funzionare poco o male, finendo per appesantire enormemente i bilanci dei nostri enti territoriali. Nell’ampio contenzioso giudiziario apertosi tra banche ed enti locali, è emerso che molti contratti derivati presentavano il più delle volte uno squilibrio strutturale fin dall’inizio a sfavore della Pubblica Amministrazione e molto spesso nascondevano altresì commissioni e costi artatamente occultati agli occhi degli amministratori e della collettività. Tra le pronunce più significative della Magistratura degli ultimi tempi, si segnala la presa di posizione in senso “sovranista” del Consiglio di Stato, che in una vicenda coinvolgente la Provincia di Pisa ha fissato un principio molto importante, quello per il quale competente a decidere della facoltà di una Pubblica Amministrazione italiana di recedere unilateralmente da un contratto derivato stipulato con banche straniere non può che essere il giudice italiano (8). In ambito penale, non può sottacersi la clamorosa condanna in primo grado comminata ad alcuni funzionari (tra i quali spicca il nome del figlio dell’ex Sindaco di Napoli Antonio Bassolino) di importanti istituti bancari quali Deutsche Bank, UBS, Jp Morgan Chase e Depfa Bank per truffa aggravata consumata ai danni del Comune di Milano (9).

C) I derivati come “arma di distruzione economica di massa”: l’enorme diffusione tra le imprese private italiane.

Nel campo dell’economia privata, in quest’ultimo periodo i derivati sono stati largamente usati dalle banche per fare fronte alla loro gravissima crisi di liquidità, drenando enormi risorse finanziarie dai bilanci delle imprese italiane. In particolare, i derivati Interest Rate Swap (IRS), formalmente congegnati come strumenti di copertura dal rischio di aumento dei tassi d’interesse, hanno finito per trasformarsi in micidiali trappole-mangiasoldi per i bilanci di un gran numero di nostre imprese, piccole e medie. In linea generale, il meccanismo alla base dell’IRS dovrebbe risultare alquanto semplice. Le due parti (la banca ed il cliente) si obbligano tra loro ad effettuarsi dei versamenti periodici in relazione al futuro andamento dell’indice di un determinato tasso di interesse. Come già detto, in teoria tale meccanismo dovrebbe servire all’impresa a “pararsi le spalle” nell’ipotesi in cui i tassi schizzino verso l’alto, poiché se tale scenario dovesse verificarsi, la banca compenserebbe le perdite del cliente mediante il pagamento di un differenziale netto positivo a favore di quest’ultimo. CONFERENZA STAMPA UNICREDIT Sempre in linea astratta, dunque, una impresa potrebbe ragionevolmente dirsi interessata a stipulare un derivato swap ogniqualvolta senta il bisogno di ridurre le sue incertezze in connessione ad un debito contratto a tassi variabili, specie in un contesto previsionale di ipotetico rialzo dei tassi: in tal caso, lo strumento finanziario dovrebbe assolvere alla cosiddetta  funzione di copertura. Spesso però nella pratica si è riscontrato che le banche abbiano venduto dei prodotti IRS di scarsa o di nessuna utilità per le imprese. In molti casi, è emerso che questo tipo di derivati sono stati congegnati maliziosamente dalle banche al solo fine di ribaltare sulle spalle dell’economia produttiva le conseguenze di un momento di tassi d’interesse bassi come non mai: tramite l’acquisto di questi strumenti derivati (spesso imposti surrettiziamente dal funzionario di banca quale conditio sine qua non per l’erogazione di un finanziamento necessario ad effettuare investimenti produttivi) numerose imprese, anziché vedersi coprire dal rischio, si sono viceversa trovate a dover pagare a favore delle banche, oltre ai normali interessi sui finanziamenti, delle ulteriori ed impreviste somme dovute unicamente per lo swap, vedendo così azzerati tutti i vantaggi che avrebbero dovuto normalmente loro conseguire da un periodo contraddistinto dal basso costo del denaro. Diverse realtà produttive sono andate in rovina a causa della finanza derivata. Hanno raggiunto un certo grado di celebrità i casi di un imprenditore pugliese (Francesco Saverio Parisi, titolare dell’azienda DIVANIA) e di una imprenditrice piemontese (Piera Levo, titolare dell’azienda “Nuova BB”), il primo operante nel settore manifatturiero dei mobili, la seconda in quello della vendita di materiali idraulici, entrambi i quali hanno presentato degli esposti penali poi raccolti rispettivamente dalle Procure della Repubblica di Bari e di Acqui Terme, ove sono stati avviati due distinti filoni d’inchiesta nei confronti di funzionari e dirigenti del primo gruppo bancario italiano, Unicredit. Ha destato inevitabile clamore il fatto che l’indagine avviata dalla Procura pugliese, almeno nella sua fase iniziale, abbia finito per coinvolgere perfino i più alti vertici del gruppo, compreso l’ex amministratore delegato Alessandro Profumo.

D) La regolamentazione transfrontaliera dei derivati over the counter (OTC) sotto lo sfondo degli accordi TAFTA.

Nel luglio 2013 è stato siglato un importante e storico accordo tra l’agenzia statunitense Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Commissione Europea con cui si è pervenuti al reciproco riconoscimento giuridico delle rispettive normative regolamentari vigenti sulle due sponde dell’Oceano Atlantico in materia di derivati. Lo sfondo politico generale sotto cui è stato concluso il trattato è quello delle trattative in corso per la creazione di una grande area di “libero scambio” transfrontaliero (TAFTA) al quale gli Stati Uniti desiderano fare aderire quanto prima tutti i Paesi dell’Unione Europea. Prima che si pervenisse a tale accordo, sul versante europeo era stato emanato il regolamento n. 648/2012, cosiddetto regolamento EMIR (European Market Infrastructure Regulation), entrato formalmente in vigore il 16 agosto 2012 e che, col dichiarato intento di ridurre i rischi sistemici legati ad un mercato di enormi dimensioni, aveva imposto degli inediti obblighi restrittivi a carico dei soggetti operanti nel settore dei derivati over the counter  (OTC), ossia di quegli strumenti finanziari negoziati singolarmente fra due controparti e non scambiati su nessun mercato regolamentato. Una volta entrato in vigore tale regolamento, si è posto il dilemma di come detta normativa europea dovesse rapportarsi all’analoga disciplina vigente sull’altra sponda dell’Oceano Atlantico, contenuta nel Dodd-Frank Act, il pacchetto di misure di regolamentazione dei mercati finanziari adottato dall’Amministrazione Obama nel 2010 e che presentava aspetti di maggiore elasticità rispetto alle prescrizioni più rigorose introdotte dalla inedita regolamentazione europea: ad avvertire l’esigenza di uniformità dei rispettivi sistemi normativi sono state soprattutto le grandi banche americane operanti sui mercati dei derivati nei Paesi dell’Unione Europea, a cui premeva conoscere a quale normativa ed a quale giurisdizione dovessero sentirsi sottoposte in tutti i casi in cui si fossero trovate a negoziare derivati OTC con clienti europei. L’intesa raggiunta tra le autorità americane ed europee nell’estate 2013, sposando il cosiddetto principio di “uguaglianza delle tutele”, ha di fatto sancito una parziale equivalenza ed interscambiabilità delle rispettive regole. Non è facile prevedere nel dettaglio come questa interscambiabilità tra le distinte normative potrà trovare effettiva e concreta applicazione nei rispettivi mercati ma quel che è già chiaro, alla luce di tale accordo, è che d’ora in poi le banche americane saranno libere di vendere prodotti derivati ai propri clienti europei agendo in un inedito quadro di “legalità”, mentre fino a poco tempo fa esse avevano agito in un quadro di assoluta deregulation. In sostanza,in ogni operazione in derivati OTC avente carattere transfrontaliero (in cui cioè siano coinvolti come rispettive controparti un soggetto nordamericano ed uno europeo), le banche statunitensi, pur restando soggette alla giurisdizione del proprio Paese, potranno applicare almeno in parte la normativa di fonte europea fintantoché essa venga ritenuta omogenea ed equivalente a quella americana.

Conclusione.

In fin dei conti, la finanza derivata è una tematica della quale, nella nostra pubblica opinione, si discute in misura inversamente proporzionale alla sua rilevanza, specie se si tiene conto dell’effettivo impatto che essa ha assunto nelle dinamiche micro e macro-economiche della nostra società. Si tratta di una problematica affrontata quasi esclusivamente da riviste specialistiche in ambito economico-finanziario ma del tutto rimossa dal dibattito politico di casa nostra, a conferma – se ce ne fosse ancora bisogno – che l’Italia non è un Paese realmente sovrano. Se non è propriamente esatto affermare che i derivati finanziari siano una delle cause principali e dirette della crisi, non è tuttavia azzardato individuare nel loro impiego incontrollato sui mercati di capitali come “arma di distruzione economica di massa” una delle manifestazioni più evidenti della intrinseca pericolosità del principio di libertà incontrollata della circolazione di capitali, vale a dire di uno dei principali dogmi del pensiero unico neo-liberale oggi vigente. Soltanto una società, una classe politica ed una pubblica opinione effettivamente sovrane potranno un domani mettere mano alla problematica in discorso, cercando di limitare le situazioni di profondo squilibrio che una diffusione incontrollata della finanza derivata ha prodotto e sta tuttora producendo nella nostra economia.

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 1. Acronimo dal significato sarcastico coniato dalla stampa anglo-sassone con riferimento alle iniziali di Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna.

 2. In quello stesso contesto temporale dell’autunno 2011, non può essere trascurata anche la contestuale azione messa in atto dalle più importanti agenzie internazionali di rating, che hanno agito in palese sinergia con le grandi banche d’investimento, volutamente declassando la credibilità del debito pubblico sovrano dell’Italia al fine di poter imporre la famigerata politica di “riforme” funzionali ai Poteri Forti. Su esposto-denuncia delle associazioni di consumatori ADUSBEF e Federconsumatori con riferimento ai suddetti fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel novembre del 2012 ha chiesto il rinvio a giudizio di sette dirigenti italiani e stranieri di Fitch e Standard & Poor’s, per il reato di manipolazione del mercato continuata e pluriaggravata.

 3. Decreto legislativo n. 58 del 1998 (cd. “legge Draghi”).

 4. Legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 5 . Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 6. Legge 22 dicembre 2008, n. 203, art. 3.

 7. Art. 1, comma 572, legge n. 147 del 24 dicembre 2013.

 8. Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032, commentata in www.derivati.info. Nella vicenda in esame, la tesi difensiva sostenuta in giudizio da una cordata di banche estere mirava a fare affermare la competenza giurisdizionale del giudice britannico.

 9. Tribunale di Milano, sentenza penale n. 13976 del 2012, pubblicata con le sue motivazioni integrali su www.derivati.info.

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