Informazioni e osservatorio legale sugli strumenti finanziari derivati
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IPOTIZZABILE IL REATO DI TRUFFA AI DANNI DI UN COMUNE



Commento a cura di Giorgio Mantovano, dottore commercialista,
a margine dell’ordinanza del GIP di Milano del 23.4.2009

Articolo pubblicato sul “Nuovo Quotidiano di Puglia” del 19 marzo 2010

Stando a quanto riportato dalla stampa, sotto la lente di ingrandimento delle Procure della Repubblica risultano le operazioni in prodotti derivati poste in essere dalla finanza pubblica: ossia da sette Regioni (Calabria, Sicilia, Liguria, Piemonte, Puglia e Toscana), 8 Comuni capoluogo (Pescara, Napoli, Verona, Torino, Messina, Firenze, Terni, Lecce), 2 Province (Brindisi, Torino) e 30 Comuni non capoluogo.

Le inchieste riguarderebbero contratti per un nozionale pari ad almeno 9,5 miliardi di Euro.

Le amministrazioni non avrebbero adeguatamente compreso che cosa acquistavano e si sarebbero esposte al rischio di perdite ingenti.

Eventualità questa che avrebbe spinto molti enti a dire addio, in anticipo, alla scommessa. L’allarmismo non è solo nostrano.

E’ di questi giorni la notizia che, con una lettera indirizzata al presidente della Commissione europea Barroso ed al primo ministro spagnolo Zapatero, il cancelliere tedesco Merkel, il presidente francese Sarkozy, quello dell’Eurogruppo Juncker ed il premier greco Papandreu hanno, non solo, proposto l’adozione di un severo codice di condotta per i Credit default swap, ritenuti i principali protagonisti degli attacchi speculativi contro la Grecia, ma anche affermato la necessità di rendere più sicuri i prodotti derivati conclusi fuori mercato (detti O.T.C. dall’acronimo dell’espressione anglosassone ‘Over the counter’). Obbligando tutti i prodotti derivati ad essere scambiati in mercati regolamentati e registrati attraverso controparti centralizzate, adeguatamente controllate.

In Italia, la Consob ha, da tempo, messo in luce che i contratti derivati, sottoscritti dagli Enti territoriali, si sono caratterizzati proprio per il fatto di essere conclusi fuori dai mercati regolamentati. Dimostrandosi dal contenuto complesso, opaco e privo di quelle garanzie previste in favore dei soggetti sottoscrittori.

Come è noto, il legislatore, nel 2008, preoccupato dai possibili rischi e dai tanti abusi, ha sospeso la possibilità per gli enti territoriali di sottoscrivere questi strumenti finanziari, in attesa di un più rigoroso regolamento a cura del Ministero dell’Economia.

Si è finalmente compreso che occorre introdurre regole e soluzioni metodologiche che consentano all’Ente territoriale, in prima battuta, e agli organi di controllo, in sede di successiva verifica, di trovare con immediatezza nel contratto (e solo nel contratto) tutte quelle informazioni necessarie e sufficienti a farne comprendere la legittimità giuridica, la convenienza economica oltre alla correttezza del comportamento dell’intermediario. Informazioni da rendere con una terminologia chiara, in grado di far emergere con semplicità ed oggettività i profili di rischio ed onerosità dell’operazione finanziaria.

Ma è sul versante penale che il tema della contrattazione in strumenti finanziari derivati risulta sempre più scandagliato dalla giurisprudenza di merito, con riferimento ai percorsi interpretativi della truffa contrattuale integrata dalla reticenza dell’intermediario finanziario.

Si contrappongono due tesi: la prima ritiene impossibile configurare il delitto di truffa ai danni dei clienti sottoscrittori per carente informazione sul rischio di perdita.

E ciò in quanto i flussi finanziari dei contratti derivati sono essenzialmente correlati a parametri aleatori ed esogeni alle parti, quali ad esempio l’oscillazione dei tassi di interesse sui mercati monetari, sicchè al momento della sottoscrizione del contratto non è possibile disporre di previsioni di alcun tipo circa il futuro sviluppo del rapporto contrattuale.

La seconda, al contrario, muovendo dal concetto di informazione completa e corretta che sempre deve caratterizzare il rapporto tra intermediario e cliente, afferma che, ove l’informazione sia assente o reticente in ordine a circostanze obiettive o falsa anche sulle prospettive di guadagno o perdita, si possa configurare l’artificio o il raggiro richiesti per il reato di truffa.

In quest’ultima direzione sembra collocarsi la vicenda del Comune di Milano.

Con ordinanza del 23 aprile 2009, a firma del G.I.P. del Tribunale ambrosiano, è stato disposto, per la prima volta in Italia, a carico delle filiali italiane di quattro banche estere, il sequestro di circa 462 milioni di euro (importo successivamente ridotto), ipotizzando una truffa aggravata ai danni del Comune che, nel 2005, aveva stipulato dei contratti in prodotti derivati collegati ad un bond a scadenza trentennale per l’importo di 1,685 miliardi di euro.

Nell’ indagine che ha visto coinvolti oltre a vari dirigenti bancari anche due ex managers di Palazzo Marino, è stata contestata anche la violazione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti (Legge n.231/2001) poiché le banche non avrebbero adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei fatti contestati, modelli organizzativi idonei a prevenire il reato ipotizzato.

Quell’ordinanza ha stigmatizzato l’omessa informazione da parte delle banche intermediarie in ordine ai costi ‘occulti’ conseguenti alla stipulazione del contratto derivato proposto.

Si è contestato agli imputati di aver spogliato dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla normativa inglese, dalla tutela dovutagli in forza della qualificazione di ‘intermediate customer’ ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri di protezione da garantire ai clienti così classificati. Tutele espressamente indicate dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonché dai Principles stabiliti dal Financial Services Authority Handbook.

Si è, anche, censurata la condotta degli intermediari finanziari per avere omesso di avvertire il Comune che avrebbe perso le tutele ad esso dovute. Comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe dovuto ottenere l’espressa accettazione dell’ente stesso.

La vicenda ambrosiana che, è necessario sottolinearlo, attende ancora il vaglio dibattimentale, pare essere destinata a riverberarsi, con tutte le sue interessanti implicazioni, nelle varie indagini in corso.

Giorgio Mantovano

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DERIVATI.INFO ringrazia il dott. Giorgio Mantovano per la cortese autorizzazione alla pubblicazione del presente articolo

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