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IL GUP DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME RINVIA A GIUDIZIO 2 FUNZIONARI DI UNICREDIT PER TRUFFA AGGRAVATA E USURA. ANCHE ADUSBEF SI COSTITUISCE PARTE CIVILE



articolo di Marcello Frisone su Il Sole 24 ore del 21 aprile 2012

Sui derivati venduti ai clienti debutterà in tribunale non soltanto la truffa aggravata ma anche il reato di usura. È questa la novità targata Procura di Acqui Terme (la stessa che ha indagato sugli swap del Comune piemontese chiedendo il rinvio a giudizio di UniCredit) – diretta adesso da Antonio Rustico – che mercoledì ha chiesto e ottenuto dal Giudice dell’udienza preliminare (Gup) Laura Galli il rinvio a giudizio di due dipendenti di UniCredit per truffa aggravata e, appunto, usura nei confronti della Nuova BB Srl (azienda idro-termosanitaria di Bistagno, Alessandria). Non solo. Il provvedimento del Gup ha un ulteriore elemento di novità: il rinvio a giudizio dei due dipendenti (la prima udienza si terrà il 26 settembre dinanzi al Tribunale collegiale di Acqui Terme) è avvenuto nonostante lo stesso istituto abbia concluso una transazione conla Nuova BB, restituendo quasi il doppio del valore del danno patito dall’azienda. Insomma, sembrerebbe che aver risarcito il cliente (anche con una somma così “abbondante”) non abbia minimamente influenzato il Gup che ha comunque emesso ai danni dei due funzionari il decreto che dispone il giudizio. La banca non ha voluto commentare.

La vicenda

La Nuova BBsottoscriveva dal 6 settembre del 2000 all’11 aprile 2002 ben tre Irs. Secondo i due funzionari, il primo swap era «assolutamente privo di qualsivoglia rischio per l’azienda e aveva la funzione di copertura contro il rischio di un aumento dei tassi di interesse a breve a fronte di un’esposizione debitoria a tasso variabile. Insomma, una vera e propria assicurazione sui tassi a costo zero». Poiché questo primo contratto, a differenza di quanto assicurato al momento della stipula, generava cospicue perdite, i funzionari sollecitavano l’amministratore della società a rimodulare questo prodotto con un ulteriore contratto dello stesso genere sempre a “costo zero” e che avrebbe certamente recuperato la perdita precedente. Le cose non andarono come promesso dagli attuali imputati e si dovette dunque procedere a una seconda rimodulazione e, successivamente, alla stipula di un terzo contratto che però questa volta fu estinto anticipatamente nel febbraio del 2005 dall’amministratrice della Nuova BB, Piera Petrini Levo, che pagò il costo dello swap.

L’indagine

L’indagine della Procura di Acqui Terme, scaturita dalla querela degli avvocati Giuseppe Ciullo (Foro di Avellino) e Riccardo Bistolfi (Foro di Acqui Terme), ha accertato grazie a una Consulenza tecnica di parte (Ctp) un illecito profitto complessivo di circa 55mila euro per il mancato riconoscimento da parte della banca dell’upfront al momento della stipula dei tre contratti; in pratica l’applicazione di costi occulti che secondola Procurarappresentano «il grave danno monetario» subìto dall’azienda con la conseguente indebita appropriazione a opera della banca.La Ctp, inoltre, ha evidenziato come le singole operazioni fatte sottoscrivere alla Nuova BB fossero tra loro concatenate: la risoluzione di uno swap era collegata alla contestuale stipula di un nuovo contratto. Ciò ha comportato che la banca abbia svolto un’operazione di gestione in derivati piuttosto che singole operazioni indipendenti dissimulando così un vero e proprio finanziamento a favore della Nuova BB.

L’usura

Questa “gestione, segnalata nella querela da Ciullo e Bistolfi, è apparsa anche alla Procura finalizzata a che la società continuasse a stipulare derivati pur avendo incamerato perdite rilevanti (in termini di mark to market) alla data di sottoscrizione del successivo contratto. Per ciascun derivato la banca ha dichiarato che il valore di chiusura del contratto fosse negativo, addebitandone il relativo importo all’azienda (sempre all’oscuro circa l’entità della perdita maturata). Allo stesso tempo la banca, proponendo alla Nuova BB di coprire la perdita appena sostenuta, «finanziava» di fatto il cliente per lo stesso ammontare: non però con un classico finanziamento bensì con la stipula di un nuovo derivato sbilanciato a favore della banca e che prevedeva il versamento di un upfront da parte dell’istituto tale da compensare lo squilibrio dello swap. Ebbene, questa somma richiesta dalla banca determinava la maturazione di interessi usurari pari al 28,39% (laddove i tassi soglia nel periodo di riferimento oscillavano tra l’11,36% e il 9,89%).

 IL CAPO D’IMPUTAZIONE

Truffa aggravata

La truffa contrattuale aggravata viene contestata per aver presentato i derivati alla Nuova BB come contratti di copertura del rischio di aumento dei tassi d’interesse mentre si trattava di prodotti finanziari altamente speculativi inadeguati rispetto alla funzione dichiarata. Non solo.La Procuracontesta alla banca di avere ottenuto con l’inganno la sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato (articolo 31 regolamento Consob 11522/98). Infine, la banca avrebbe applicato al momento della conclusione dei tre derivati costi occulti per circa 55mila euro che hanno determinato un valore dei tre swap diverso da zero (come dovrebbe in base a una costante prassi di mercato).

Usura

Sui derivati viene contestato – per la prima volta – il reato d’usura; in particolare viene contestata in riferimento al secondo swap (presentato come la naturale conseguenza del primo contratto), in occasione del quale la banca avrebbe finanziato le perdite derivanti dal primo contratto (chiuso contestualmente al momento della stipula del secondo) con tassi del 28,39% (a fronte di soglie usurarie che nel periodo 2001-2002 andavano dal 9,89% al 11,36%). Infine, c’è anche l’aggravante di aver commesso il fatto nell’esercizio di un’attività bancaria e in danno di un soggetto che svolgeva attività imprenditoriale.

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