Informazioni e osservatorio legale sugli strumenti finanziari derivati
Random header image... Refresh for more!


IL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI “METTE IN GUARDIA” GLI ENTI PUBBLICI. RELAZIONE PER L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2013




Commento a cura dell’avv. Giuseppe Angiuli

corte dei conti

 

Nel consueto intervento tenuto in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2013, lo scorso 5 febbraio, il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, Salvatore Nottola, ha dedicato alcuni passaggi significativi della sua relazione al controverso tema dei rapporti tra strumenti derivati e contabilità degli enti pubblici territoriali.

Tanto per cominciare, il Procuratore ha sgomberato ogni dubbio sul fatto che la stipulazione di contratti di finanza derivata può in astratto integrare a carico di ogni pubblico amministratore, in presenza di talune circostanze, una specifica ipotesi di responsabilità per danno erariale, confermando che, nella fase attuale, questo tipo di illeciti costituisce un settore d’indagine “particolarmente critico e delicato” per le Procure Regionali.

Dopo avere passato in rassegna la disciplina normativa che negli anni – a partire dal 1995 per giungere alla finanziaria 2009 – è andata via via regolamentando il ricorso degli enti pubblici agli strumenti derivati, il dott. Nottola ha operato un rapido accenno agli effetti rovinosissimi della nota operazione in derivati da cui il Governo Monti ha deciso di sfilarsi, nel febbraio 2012, non prima di avere versato alla Morgan Stanley la bellezza di 2,5 miliardi di euro.

Il derivato con la banca d’investimenti americana risultava stipulato nel 1994.

Nel riassumere le cifre il Procuratore è stato chiaro: alla data del 6 aprile 2012, il complessivo valore nozionale dei derivati a cui è risultato essere vincolato lo Stato italiano a copertura del suo debito, ammontava a circa 160 miliardi di euro, di cui 100 sarebbero interest rate swap, 36 miliardi cross currency swap, 20 swap ion e 3,5 miliardi sarebbero swap del tipo “ex ISPA”.

Una rapida rassegna della recente giurisprudenza in materia di derivati ha poi funto da premessa per entrare nella parte senza dubbio più significativa della relazione del Procuratore, quella in cui si è approfondito il controverso tema della gestione del debito delle regioni e degli enti locali.

In particolare, sono state ricordate le importanti pronunce della magistratura registratesi, rispettivamente, in sede penale (con un richiamo alle condanne per truffa aggravata ai danni del Comune di Milano), in sede civile (con un riferimento alla ordinanza del Tribunale di Orvieto dell’aprile 2012, che ha accreditato la tesi della nullità dei contratti swap se sforniti di una “causa concreta”) ed in sede amministrativa (alludendo alla celebre vicenda della Provincia di Pisa, che ha deciso di annullare in autotutela alcune operazioni in derivati, ottenendo sul punto il placet del Consiglio di Stato).

Il dott. Nottola ha precisato che le massime giurisprudenziali formatesi nel contenzioso penale, civile ed amministrativo, pur rivestendo un indubbio rilievo nei rispettivi campi, non sono direttamente applicabili al distinto ambito del giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, che è governato da sue regole autonome che lo rendono assai peculiare nel panorama giurisdizionale.

Pur tuttavia, il Procuratore Generale ha dato pubblicamente atto della attuale pendenza di diverse inchieste avviate dalle Procure regionali e dirette a verificare eventuali condotte illecite da parte di pubblici amministratori che, con dolo o colpa grave, abbiano stipulato operazioni in derivati rivelatesi oltremodo svantaggiose per gli enti territoriali.

Invero, non mancano già oggi alcuni precedenti di amministratori locali chiamati a rispondere a titolo di responsabilità per danno erariale dopo avere negoziato prodotti derivati con gli istituti bancari(1).

Le prime pronunce sembrano voler muoversi nel solco dei princìpi-guida che ispirano in via generale il giudizio di responsabilità di cui si occupa la Corte dei Conti: il comportamento del pubblico amministratore non può che essere valutato operando una sorta di giudizio ex ante, immedesimandosi cioè nella condotta da lui osservata al momento della stipula del contratto e verificando, dunque, se in quel preciso momento fosse per lui già possibile rendersi conto del carattere svantaggioso del derivato e delle sue possibili ripercussioni negative sull’equilibrio finanziario dell’ente.

Prudenza, ragionevolezza e attitudine a prevedere il danno contabile al momento della stipula del contratto: sono questi i criteri generali in base ai quali deve pertanto essere valutata la condotta dei pubblici amministratori che hanno stipulato operazioni in strumenti derivati.

Da ultimo, il Procuratore Generale ha svolto una seria riflessione che sembra assumere il significato di un sinistro avvertimento per i tanti enti territoriali coinvolti in operazioni del tipo in esame.

Una volta preso atto che la giurisprudenza (sia civile che amministrativa) sta affermando un orientamento effettivamente favorevole alla possibilità per un ente territoriale di estinguere anticipatamente le operazioni in derivati – è questo il messaggio lanciato durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario – un’eventuale mancanza di iniziativa in tal senso da parte degli enti potrebbe ben integrare l’ipotesi della colpa grave a carico dell’amministratore che abbia deciso di soprassedere, lasciando tutto così com’è.

In altri termini, la Corte dei Conti, in tempi di inedite ristrettezze per la finanza pubblica, ha inteso ammonire gli enti locali: laddove sia possibile ritirarsi efficacemente dalle operazioni in derivati e ciò non venga inspiegabilmente fatto, l’amministratore negligente potrebbe essere chiamato a pagare di tasca propria il danno arrecato all’ente.

 Nota 1: La vicenda che ha visto protagonisti i componenti della Giunta comunale di Ceprano (FR) è approdata finanche al secondo grado del giudizio di responsabilità. La terza sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti ha infine prosciolto i pubblici amministratori (sentenza n. 364 del 18 maggio 2012).

* * * * *

 Estratto della relazione scritta (file pdf)

f
Segui il blog

Scrivi il tuo indirizzo e-mail, riceverai gli aggiornamenti direttamente nella tua casella di posta elettronica

Aggiungiti agli altri 42 follower:

Oppure iscriviti al servizio Feed RSS utilizzando il seguente link:

FEED RSS