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LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 724 – MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA



 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.304 del 30-12-1994 – Supplemento ordinario n. 174

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CAPO V
FINANZA REGIONALE E LOCALE
Art. 35
(Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali)

1. Le  province,  i  comuni  e  le  unioni  di  comuni,  le  citta’ metropolitane e i comuni di cui agli articoli  17  e  seguenti  della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunita’  montane,  i  consorzi  tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare  l’emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al  finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina  di  cui all’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  come  modificato dall’articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. E’ fatto  divieto di emettere prestiti obbligazionari per  finanziare  spese  di  parte corrente. Le unioni di comuni, le comunita’ montane e i consorzi  tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali,  che  ne fanno   parte,   l’autorizzazione    all’emissione    dei    prestiti obbligazionari. L’autorizzazione si intende negata  qualora  non  sia espressamente concessa  entro  novanta  giorni  dalla  richiesta.  Si applicano  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  46  del   decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive  modificazioni  ed integrazioni.  Il  costo  del  monitoraggio  previsto  nel   predetto articolo 46 sara’ a totale carico dell’ente emittente.

2. L’emissione dei  prestiti  obbligazionari  e’  subordinata  alle seguenti condizioni: a) che gli enti  locali  territoriali,  anche  nel  caso  in  cui partecipino a  consorzi  o  unioni  di  comuni,  non  si  trovano  in situazione di dissesto o in  situazioni  strutturalmente  deficitarie come definite dall’articolo 45 del decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504; b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano  di  disavanzi di amministrazione ai sensi dell’articolo  20  del  decreto-legge  18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19 marzo 1993, n. 68.

3. Nessun prestito puo’ comunque essere  emesso  se  dal  penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia  stato deliberato  il  bilancio  di  previsione  dell’esercizio  in  cui  e’ prevista l’emissione del prestito. Il prestito  obbligazionario  deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere  pari  all’ammontare del  valore  del  progetto  esecutivo  a  cui  fa  riferimento.   Gli investimenti, ai quali e’ finalizzato  il  prestito  obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all’ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a  tutti  gli  effetti alla determinazione  del  limite  di  indebitamento  stabilito  dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non puo’ essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un’unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non puo’ essere successiva  a  quella  in  cui  e’  previsto  lo  scioglimento dell’unione o del consorzio. Qualora  si  proceda  alla  fusione  dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso  dei rapporti  giuridici  derivanti   dall’emissione   del   prestito   e’ trasferito al nuovo ente.

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o  con  warrant  in azioni di societa’ possedute dagli enti locali.

6. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28  DICEMBRE  2001,  N.  448)).  Il rendimento effettivo al lordo di imposta  per  i  sottoscrittori  del prestito non dovra’ essere superiore, al momento della emissione,  al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi  nel  mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si fara’ riferimento al  rendimento  dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua piu’ vicina  a quella delle obbligazioni da  emettere  maggiorato  di  un  punto.  I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono  stanziabili  in anticipazione pressola Banca d’Italia e possono essere  ricevuti  in pegno per  anticipazioni  da  tutti  gli  enti  creditizi.  Gli  enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta  sugli  interessi,  premi  od  altri  frutti  corrisposti  ai possessori persone fisiche e a titolo di  anticipo  d’imposta  per  i soggetti tassati in base all’IRPEG. PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  28 DICEMBRE 1995, N. 549.

7. La delibera dell’ente emittente  di  approvazione  del  prestito deve indicare l’investimento da realizzare, l’importo complessivo, la durata e le modalita’ di rimborso e deve essre corredata del relativo piano  di  ammortamento  finanziario.  Il  rimborso  anticipato   del prestito, ove previsto, puo’  essere  effettuato  esclusivamente  con fondi  provenienti  dalla   dismissione   di   cespiti   patrimoniali disponibili. L’ente emittente  si  avvale  per  il  collocamento  del servizio del prestito di  intermediari  autorizzati  dalla  normativa nazionale o  comunitaria,  ferme  restando  le  disposizioni  che  ne disciplinano l’attivita’. L’ente emittente  provvede  ad  erogare  il ricavato  del  prestito  obbligazionario  con  le  modalita’  di  cui all’articolo 19 della legge  3  gennaio  1978,  n.  1.  Il  tesoriere dell’ente emittente deve provvedere al versamento presso l’ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale  secondo il piano di ammortamento predisposto. L’ente  o  gli  enti  creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8. Il rimborso del prestito e’  assicurato  attraverso  il  rilacio delle delegazioni di pagamento di cui all’articolo 3 della  legge  21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle  regioni e’ assicurato dall’iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad  accantonare  le  somme  necessarie.  E’ vietata ogni forma di garanzia  a  carico  dello  Stato;  e’  vietata altresi’ ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi  da enti locali.

9.  Alle  emissioni  obbligazionarie  si   applicano,   in   quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei Bot di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985.  Le  emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo  della  Banca d’Italia, che  deve  essere  espresso  entro  sessanta  giorni  dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell’articolo 129 del  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385.   I titoli obbligazionari possono essere  quotati  sui  mercati  regolamenti  ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall’ente emittente  esclusivamente  con  mezzi  provenienti  da  economie   di bilancio. 10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro  del  tesoro  determina  le   caratteristiche   dei   titoli obbligazionari, nonche’  i  criteri  e  le  procedure  che  gli  enti emittenti sono tenuti ad osservare per  la  raccolta  del  risparmio; definisce l’ammontare delle commissioni di collocamento che  dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresi’ i  criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste  modificazioni  ed  integrazioni  delle  certificazioni   di bilancio di cui all’articolo 44 del decreto legislativo  30  dicembre 1992, n. 504.

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